Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Fondamentale, però, che si parli di beni sì di proprietà esclusiva ma che hanno riflessi anche sulle cose comuni
Necessario però che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie