Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Necessaria, invece, una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
Il requisito richiede però non solo la continuità dell’iscrizione anagrafica, ma anche l’ininterrotto possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero decennio antecedente la domanda