Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Fondamentale, però, che si parli di beni sì di proprietà esclusiva ma che hanno riflessi anche sulle cose comuni
Necessario però che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie