Area di parcheggio: essa, di norma, è parte comune

Nessun dubbio, quindi, sul riparto delle spese inerenti l’area seminterrata del palazzo e adibita ad autorimessa

Area di parcheggio: essa, di norma, è parte comune

In ambito condominiale, l’area di parcheggio, laddove manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo costitutivo del condominio (che non può identificarsi né col regolamento di condominio, né con le tabelle millesimali), globalmente considerata, va ritenuta parte comune.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 19532 del 12 giugno 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato, nel contesto di uno stabile in quel di Milano, dall’impugnazione della delibera assembleare con cui è stato approvato, tra le altre cose, il riparto di spese inerenti all’area seminterrata del palazzo, adibita ad autorimessa.
Inutili le obiezioni sollevate da una condòmina, obiezioni respinte già in Appello, laddove il giudice ha osservato che nell’atto di acquisto della unità immobiliare della condòmina è espressamente richiamata la comproprietà su spazi e servizi comuni allo stabile e sono anche richiamati il regolamento condominiale e le correlate tabelle millesimali, che prevedono la ripartizione, secondo i millesimi di proprietà, delle spese per la manutenzione ordinaria della viabilità interna.
Irrilevante, secondo il giudice d’Appello, il fatto che la condòmina non sia risultata titolare di un ‘posto auto’ nel locale seminterrato.
Sfavorevole alla condòmina anche il pronunciamento dei magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che deve presumersi la natura di parte comune degli spazi oggetto di contenzioso (rampa di accesso al seminterrato, spazi di manovra e di transito di autoveicoli). Anche perché, a fronte della natura di parte comune, la condòmina avrebbe dovuto dimostrare – cosa non fatta – l’esistenza in senso contrario di un titolo che, dando luogo alla formazione del condominio per effetto del primo frazionamento del complesso in proprietà individuali, avesse diversamente disposto sull’area di parcheggio dello stabile.
Di conseguenza, è corretta, e valida, la delibera condominiale impugnata, delibera che, applicando il Codice Civile, ha ripartito adeguatamente le spese in esame, inclusa quella per la concessione del passo carrabile che consente il transito veicolare fra l’area comune e la strada pubblica.

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